L. 12 luglio 2011 n°112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza).
L. 27 maggio 1991 n°176 (Ratifica della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo)
L. 11 marzo 2002 n°46 (Ratifica dei relativi Protocolli opzionali di New York del 2000)
L. 20 marzo 2003 n°77 (Ratifica della Convenzione europea di Strasburgo del 1996 sui diritti dei fanciulli)
La legge 112/2011 istituisce l'Autorità nazionale garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza.
Questa nuova figura, prevista da tempo in molti Stati, va ad integrare l'attività degli apparati amministrativi e giudiziari posti a presidio del benessere dei minori.
Al Garante spetta la difesa dei diritti dei minori come stabiliti dalle leggi statali e dalle convenzioni internazionali su riportate: quali il diritto alla famiglia, all’educazione, all'istruzione, alla salute. (art 3 g)
In particolare l'art. 3 e), riserva attenzione al diritto alla salute, impegnando l’Autorità a “garantire pari opportunità nell’accesso alle cure e nell’esercizio del loro diritto alla salute”. La norma aggiunge che devono essere assicurate “pari opportunità nell’accesso all’istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura”.
Il Garante diffonde la conoscenza de diritti dell’infanzia “finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti” (art.3 m).
Nelle more dell’approvazione della legge 112/2011 alcune regioni hanno istituito la figura del Garante per l’infanzia. Citiamo tra le altre, con i link ai rispettivi siti web (al marzo 2012):
- la Calabria, l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, le Marche, la Toscana, il Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano.
Il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza dell’Emilia Romagna ci ha preparato un Approfondimento sulla figura da lui rivestita, con la descrizione del quadro normativo di riferimento e il sistema di protezione dei minori, con i link alla normativa regionale dell’Emilia Romagna.