Il Difensore Civico

L. 1 maggio 1997 n°127 (Snellimento dell’attività amministrativa e delle procedure di controllo) art.16 – Difensori civici delle regioni e delle province autonome

D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 (Testo Unico Enti Locali) Art. 11 (Difensore Civico Comunale e Provinciale) Art. 136 (Commissario ad acta)

L. 26 marzo 2010 n°42 - D.L. 25 febbraio 2010 n°2 (Interventi urgenti per enti locali e regioni) Art. 1

L. 8 marzo 2017 n°24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarieArt. 2 (Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico)

Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti relativi al difensore civico per il digitale. (20A00448) (G.U. n°19 del 24/1/2020)

Il Difensore civico è competente a garantire l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando anche di propria iniziativa, gli abusi, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.

Il Difensore civico regionale ha poteri sostitutivi di enti locali inadempienti rispetto all’adozione di atti obbligatori attraverso la nomina di un commissario ad acta. (art.136 d.lgs. 267/2000)

La figura del Difensore civico è altresì specificatamente prevista dall’art. 25 della legge 241/90 per l’accesso agli atti di amministrazioni comunali, provinciali e regionali, nonchè dalla legge 104/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, la quale con l’art. 36 gli attribuisce la facoltà di costituirsi di parte civile nei procedimenti concernenti i reati di cui all'articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonchè i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n°75.

L’art. 2 della legge 24/17 attribuisce alle Regioni e alle Provincie Autonome la facoltà affidare al Difensore Civico la funzione di Garante del diritto alla salute che può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie per la segnalazione di disfunzioni del sistema.

L’art. 2 c.186 della legge 191/09 come modificato dall’art. 1 del decreto legge 2/10 hanno sancito la soppressione della figura del difensore civico comunale, con cessazione della funzione allo scadere di ogni singolo incarico. È stata al contempo prevista la possibilità di attribuirne, dietro convenzione, le funzioni al difensore civico provinciale, che viene ad assumere la veste di difensore civico territoriale.

Per una disamina della situazione della Difesa Civica comunale prima delle ultime novelle legislative può consultarsi la Relazione 2009 del Difensore Civico di Bologna, il cui mandato scade nel 2014.

PAGINA AGGIORNATA IL 17.03.2020