Il Garante per la protezione dei dati personali

D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Artt. 153 e seg.

I compiti del Garante sono definiti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e da altre fonti normative nazionali e comunitarie.

Il Garante interviene in tutti i settori, pubblici e privati, nei quali occorre assicurare il corretto trattamento dei dati e il rispetto dei diritti fondamentali delle persone: in particolare, banche e assicurazioni, giornalismo, giustizia e polizia, internet, imprese, lavoro, marketing, nuove tecnologie, ordini professionali, partiti, pubblica amministrazione, sanità, società, scuola, telecomunicazioni.

La descrizione sopra riportata è tratta dal Sito del Garante dei dati personali nel quale è possibile trovare normativa di approfondimento, informazioni, anche procedurali, e le notizie più aggiornate.

Abbiamo richiamato il codice per la protezione dei dati personali nel capitolo sul diritto alla salute (artt. 7-13 i diritti artt. 22-26 dati sensibili e artt. 74-96 sugli ambiti applicativi: contrassegni art.74, sanità artt,75/94, istruzione artt. 95/96) e nel capitolo concernente la mobilità (art. 74 contrassegno arancione).