Premessa

L. 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro per l’handicap) artt. 12, 13
Linee Guida del M.I.U.R. Prot. n°4274/09  (Integrazione scolastica degli alunni con disabilità)
L’impegno del M.I.U.R. e la Direttiva sui BES e i CTS del dicembre 2012
L13 luglio 2015 n°107 (C.d. Legge sulla buona scuola) art. 1, c. 180 e 181 lettere c e f
D.Lgs. 13 aprile 2017 n°66 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107) e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 7 agosto 2019 n°96)
In generale, tale normativa si occupa dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 e la sua entrata in vigore era previsto che si completasse a decorrere dal 1 gennaio 2019.
Nei decreti attuativi è specificato che l’inclusione scolastica viene realizzata mediante la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), che è parte integrante del Progetto individuale, di cui all’art. 14 della legge 328/2000 (art. 2).
Sostanzialmente le novità introdotte riguardano:

COMPETENZE E CERTIFICAZIONE
1)    L’individuazione e il riordino (con regolamento da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro metà ottobre 2017) delle prestazioni e delle competenze per l’attuazione dell’inclusione scolastica fra Stato, Regioni ed Enti Locali disciplinate da apposito regolamento.
Novità importante, per la prima volta si terrà conto della presenza in ciascuna scuola di alunni con disabilità, nonché del genere di ciascuno studente, per l’attribuzione del personale ATA. Con lo stesso regolamento vengono inoltre definiti i profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici (art. 3 D.Lgs. 66/17).
2)    La valutazione della scuola, per la quale si terrà conto, attraverso la definizione di specifici indicatori, del livello d’inclusività raggiunto da ciascuna istituzione scolastica (art. 4 D.Lgs. 66/17).
3)    Le Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica.
La domanda per l'accertamento della  disabilità ai fini dell’inclusione scolastica è presentata all'INPS, che vi dà riscontro non oltre 30 giorni (art. 4 D.Lgs. 96/19)
Il nuovo assetto delle Commissioni mediche, a modifica della L.104/92 è previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 66/17. L’accertamento delle commissioni è propedeutico alla redazione del Profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale che è redatto dal competente Ente locale d’intesa con la competente Azienda sanitaria locale, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità (art. 14 L. 328/00).
4)    Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dall’art 5 del D.Lgs. 66/17, è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare,
Il Profilo di funzionamento «definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica”.
Il Ministero della Salute nel settembre del 2022 ha dettato le Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento (Pdf 1.21 Mb).

PEI - PI e GRUPPI PER L’INCLUSIONE
5)    Il Piano educativo individualizzato (art. 7 D.Lgs. 66/17)
Il PEI viene elaborato, con la partecipazione a pieno titolo della famiglia, dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione di cui all’art. 9 c. 10 dello stesso decreto, «tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità e del Profilo di funzionamento» e «individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare … il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati». Ed ancora: «esplicita le modalità di sostegno didattico, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base». «È redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre». Con il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 ("Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2”), come modificato dal Decreto interministeriale n. 153 del 1 agosto 2023, sono state definite le nuove modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno, previste dal D.Lgs. 66/2017 e i modelli di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche, insieme alle correlate linee guida (www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei).
6)    Il Piano per l'inclusione.(art. 8 D.Lgs. 66/17)
Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento.
7)    I Gruppi per l'inclusione scolastica.
Viene riscritto quasi completamente l’articolo 9 del D.Lgs 66/17 dall’art 8 c. da 4 a 9  del D.Lgs 96/19:
Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane maggiori, è costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT è composto da personale docente esperto nell’ambito dell’inclusione ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede.
Il GIT, che agisce in coordinamento con l’ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI.
Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività il GIT è integrato: a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità; b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.
Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) che è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della A.S.L.. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.
Il GLI si avvale della consulenza degli studenti, dei genitori e può avvalersi di quella dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative.
Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori e di altre figure professionali specifiche,
All’interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al c. 10 art. 8 D.Lgs. 96/19, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità.

QUANTIFICAZIONE E DOCENTI
8)    La modalità di quantificazione, richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico.
A partire dal 1gennaio 2019 la richiesta delle ore di docenza di sostegno, a cura del Dirigente Scolastico, avverrà  secondo quanto determinato nella predisposizione del PEI da parte del GLO, dopo una fase di analisi dei singoli PEI e la determinazione del piano d’inclusione dell’istituto scolastico, in un’ottica di progettazione integrata. Il DS, sentito il GLI, trasmette la richiesta al GIT che, in qualità di organo tecnico dell’USR, opera una verifica della documentazione e della coerenza delle richieste di organico e formula una proposta all’USR. Quest’ultimo, infine, provvede ad assegnare le risorse nell’ambito dell’organico dell’autonomia (art. 10 D.Lgs. 66/17). La permanenza sui posti di sostegno resta di 5 anni scolastici.
9)    L’introduzione di una nuova disciplina per l’accesso alla carriera di docente per il sostegno didattico nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, attraverso l’istituzione di un corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale annuale (art. 12 D.Lgs. 66/17) a partire dall’anno accademico previsto da apposito decreto. La scuola secondaria è invece disciplinata nel decreto legislativo sulla formazione iniziale.

CONTINUITA’ DEL PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICOOSSERVATORIO PERMANENTE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
10)    Il DS potrà proporre ai docenti dell’organico dell’autonomia, purchè in possesso della specializzazione, anche attività di sostegno didattico; inoltre, in sede di conferimento della supplenza, in caso di fruttoso rapporto docente/discente e sulla base di eventuale richiesta della famiglia, il contratto a tempo determinato potrà essere prorogato al medesimo docente per l’anno successivo (art. 14 D.Lgs. 66/17).

OSSERVATORIO PERMANENTE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
11)    L’istituzione dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, presieduto dal Ministro dell’Istruzione e composto da tutti gli attori istituzionali coinvolti nei processi di inclusione, comprese le associazioni e gli studenti, che supporta il Ministero dell’Istruzione (art. 15 D.Lgs. 66/17).

ISTRUZIONE DOMICILIARE (art. 16 D.Lgs. 66/17)

PAGINA AGGIORNATA IN DATA 14.03.2024