Le Cooperative sociali di tipo B

La legge n°381 dell’8 novembre 1991 che disciplina le cooperative sociali, all’art. 1b), prevede la costituzione di cooperative finalizzate all’inserimento lavorativo di persone c.d. svantaggiate per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi: dal che, tal tipo di cooperative vengono definite cooperative sociali di tipo b).

La legge considera persone svantaggiate oltre agli invalidi, anche altre categorie, quali alcolisti, tossicodipendenti, condannati ammessi alle misure alternative ecc. (art. 3.4)

L’INPS, con propria circolare 226/92, insieme ad altre puntualizzazioni applicative, ha precisato che la percentuale di invalidità deve essere, come per il collocamento mirato, superiore al 45% e deve essere certificata dalle competenti commissioni.

Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% della compagine sociale: le aliquote contributive dovute per la loro assicurazione obbligatoria sono ridotte a zero.

Si ricorda che il lavoratore dipendente sordo di cui alla L.381/70 o disabile con una invalidità superiore al 74%, a mente dell’art. 80 c.3 della legge 23 dicembre 2000 n°388, a partire dal gennaio 2002 può richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino ad un massimo di cinque anni.

Questo tipo di cooperativa ha alcune caratteristiche peculiari. Possono infatti essere soci:

  • volontari in misura non superiore al 50%, che come nelle Organizzazioni di Volontariato (OdV) hanno diritto solo al rimborso delle spese, salva l’assicurazione infortuni e malattie professionali;
  • persone giuridiche pubbliche e private.
  • soggetti esercenti attività di consulenza ed assistenza, come ad esempio gli avvocati, in deroga al divieto posto dalla legge n°1815 del 1939 (art. 10).

I soci ordinari devono comunque rappresentare sempre la maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

Le cooperative sociali godono di agevolazioni fiscali, come le OdV, in materia di imposte di successione e donazioni, nonché di imposte ipocatastali. Gli utili di gestione sono esenti da imposta, non sono divisibili tra i soci e devono essere accantonati o reinvestiti.

Da sottolineare che gli enti e le società pubbliche possono stipulare con le cooperative sociali, in deroga alla normativa in tema di contratti della P.A., convenzioni il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e che non abbiano oggetto socio-sanitario-educativo (art. 5).

Le imprese possono in parte assolvere i propri obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99 stipulando convenzioni di forniture di servizi con le Cooperative sociali di tipo b) in forza del D.Lgs 276/203 (art. 14).

Le cooperative sociali che rispecchiano i dettami della legge sono considerate di diritto Imprese Sociali (art.1.4 D.Lgs. 31 luglio 2017 n°112).

Si riporta uno statuto di cooperativa sociale di tipo B che prospetta varie opzioni possibili nonchè la realizzazione di un'iniziativa, presentata al congresso regionale Prader Willi sezione Emilia-Romagna del 17/09/2011 (ove alla tipo B è anche affiancata una cooperativa di tipo A).

Lucilla e le Malattie Rare

PAGINA AGGIORNATA IL 15.03.2022