Diritti del lavoratore

I diritti del lavoratore disabile o dei loro familiari si integrano o si vanno ad aggiungere a quelli spettanti a tutti i lavoratori.

Premessa per i Permessi e i Congedi

Presentazione per via telematica

I lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato e coloro che usufruiscono di prestazioni economiche (Indennità per congedo di maternità e/o paternità, congedo parentale, riposi giornalieri, congedo straordinario per assistenza ai disabili, permessi previsti dalla Legge 104/92) da parte dell’INPS, compresi i lavoratori delle imprese dello Stato, degli enti pubblici, degli enti locali, privatizzate e a capitale fisso (Circolare INPS n° 114/2008), devono obbligatoriamente presentare domanda all’INPS esclusivamente per via telematica nei termini e nei modi stabiliti dalle Determinazioni presidenziali n° 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” e n° 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva - decorrenze”, e dalla Circolare INPS n° 171 del 30/12/2011.

L. 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro per l’handicap) art. 33

L. 8 marzo 2000 n°53 (Norme per il sostegno della maternità) art. 20 

D.Lgs. 26 marzo 2001 n°151 (T.U. per la tutela e il sostegno della maternità ...) art. 42 

L. 4 novembre 2010 n°183 (Cd. Collegato Lavoro … ) art. 24

Circolare INPS n°41 del 16 marzo 2009

Circolare INPS n°155 del 3 dicembre 2010 

Circolare INPS n°45 del 1 marzo 2011 (Con specifiche per dipendenti INPS)

Circolare INPS n°171 del 30 dicembre 2011 

D.Lgs. 18 luglio 2011 n°119 (Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi)

Circolare INPS n. 32 del 6/3/2012

Circolare INPS n°32 del 6 marzo 2012 e correlativa Circolare Funzione Pubblica n°1 del 3 febbraio 2012

Circolare INPS n°159 del 15 novembre 2013 (Estensione del diritto al congedo di cui all’ art. 42, comma 5 , decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 a parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave)

D.Lgs. 15 giugno 2015 n°81 (Disciplina dei contratti di lavoro) Art. 8

D.Lgs. 30 giugno 2022 n°105 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.)

Permessi Lavorativi

L’entrata in vigore della legge n°183 del 4/11/2010 ha introdotto, all’art. 24, nuove disposizioni in materia di permessi previsti dall’art. 33 della L. 104/92 le cui principali novità, specificatamente richiamate nei successivi paragrafi, riguardano:

  • la riduzione dei soggetti legittimati a fruire dei permessi;
  • la non ammissibilità dell’alternanza tra più beneficiari, in quanto i permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore, con la sola eccezione per i genitori di figli con disabilità grave. Tale disposizione è stata superata con l’introduzione del D.LGS 105/2022 che elimina il referente unico;
  • il venir meno del requisito della convivenza, della continuità e dell’assistenza;
  • il diritto di scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere;
  • la decadenza dal diritto alle agevolazioni in caso di insussistenza dei requisiti previsti dalla nuova normativa;
  • l’istituzione di una banca dati, relativa ai benefici in argomento, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

A decorrere dal 1° aprile 2012 la domanda per usufruire dei permessi e dei riposi, così come in premessa, deve essere inoltrata all’INPS dai soggetti interessati, esclusivamente per via telematica (WEB, attraverso i CAF, o tramite Numero Verde 803 164).

 

A) Genitori, Parenti e Affini, Parti di unioni civili anche omosessuali
(Circolare INPS n°36 del 7/3/2022)

- Due ore di permesso giornaliero

Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, accertato dalla Commissione ASL, la lavoratrice madre o in alternativa il padre, hanno diritto a due ore di permesso giornaliero.

La concessione del permesso spetta solo nel caso in cui il bambino non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altro centro, a meno che non sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore

 (art.3, comma 1, lett. a) ed art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs 119/2011)

Il diritto spetta a un genitore anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto.

Tale permesso è retribuito per intero e spetta in alternativa al prolungamento del congedo parentale o ai permessi di cui al paragrafo successivo.

 (artt. 33, comma 2, L. 104/92, 20 L. 53/00, 42 D.Lgs. 151/01, 24 L. 183/10)

- Tre giorni di permesso mensili

Accertato da parte della commissione ASL lo stato di handicap in situazione di gravità, a condizione che non vi sia un ricovero a tempo pieno, salvo che non sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore (art. 3, comma 1, lett.a) ed art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs 119/2011), hanno diritto a tre giorni mensili di permesso retribuito per l’assistenza al disabile i genitori (anche adottivi), il coniuge e i parenti e affini entro il primo o il secondo grado qualora i genitori o il coniuge siano mancanti (giuridicamente o fisicamente) o deceduti, o siano anziani (oltre 65 anni) o affetti da patologie invalidanti.

(art. 6 D.Lgs 119/2011 che ha rivisto il comma 3 dell’art. 33 della L.104/92 e Art.3 c.1 l.b n.2 D.Lgs. 105/2022  - Messaggio INPS  n°3096 del 5/8/2022)  

Se precedentemente i soli genitori, anche adottivi, potevano usufruire alternativamente di tali permessi, mentre negli altri casi spetta spettava ad un solo soggetto (c.d. Referente Unico), il D. Lgs 105/2022, così come chiarito dal Messaggio INPS n. 3096 del 05/08/2022, ha novellato l’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992  e ha stabilito che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità, in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Con la novella introdotta dalla legge 183/10 non è più previsto che l’assistenza sia svolta in modo continuativo ed esclusivo.

Il lavoratore che usufruisca di permessi per assistere una persona non convivente, residente in un comune situato a distanza superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, deve attestare, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.

(art. 6, comma 1 lettera b) del D.Lgs 119/2011)

Detti permessi sono frazionabili (messaggi Inps n°15995/2007 e n°16866/2007)e fruibili anche in maniera continuativa, ma devono essere utilizzati nel corso del mese di pertinenza. Qualora vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionati in ore opera un limite orario mensile, che è pari al numero di ore settimanali previste dall'orario normale di lavoro divise per il numero dei giorni lavorativi settimanali moltiplicato per tre.

Qualora vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionati in ore opera un limite orario mensile, che è pari al numero di ore settimanali previste dall'orario normale di lavoro divise per il numero dei giorni lavorativi settimanali moltiplicato per tre.

Il diritto spetta a un genitore anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto.

I tre giorni di permesso spettano anche per i figli minori dei tre anni e si estendono anche dopo il raggiungimento della loro maggiore età.

 (artt. 33, comma 3, L. 104/92, 24 L. 183/10)

- Convivente more uxorio
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 33 comma 3 della L. 104/92 nella parte in cui non prevede il convivente more uxorio “tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravita', in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado”.

(sentenza n°213/2016 in G.U. 28/9/2016)

- Riposi giornalieri del padre dipendente con moglie casalinga

 (art. 40 D.Lgs. 151/01) 

B) Interessato

Nel caso in cui il soggetto con handicap lavori può richiedere egli stesso il permesso dei tre giorni al mese (art. 33, comma 6, L. 104/92 - art. 42 D.Lgs. 151/01).

In tale ipotesi, qualora riceva assistenza da un familiare, familiare e disabile devono utilizzare i permessi in modo contemporaneo (Circolare INPS n°128 del 11/7/03).

Tali permessi sono retribuiti per intero grazie alla legge 3 agosto 2009 n°102, cd decreto anticrisi, che con l’art. 17, comma 23, ha abrogato l’art.71, comma 5, L. 133/08 (cd. Legge Brunetta) che aveva introdotto delle limitazioni.

Congedi

- Congedo parentale prolungato

Tutti i genitori, alternativamente, hanno diritto durante i primi 8 anni d’età del proprio figlio ad un congedo parentale della durata di 10 o 11 mesi a seconda dei casi (art. 32 D.Lgs. 151/01).

Qualora però il bambino versi in condizione di handicap grave accertata dalla competente commissione ASL e non si trovi ricoverato presso istituti specializzati, a meno che i sanitari non richiedano la presenza dei genitori, tale durata può essere prolungata fino a tre anni (art. 4, comma 1, L. 104/92 - art. 33, comma 1, L. 151/01), comprensiva del periodo di durata del normale congedo parentale e a partire dalla conclusione di tale periodo. (art. 3 D.Lgs. 119/2011, Circolare INPS n.32/212 e Funzione Pubblica n. 1/2012). In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'art. 42, comma 1, D.Lgs. 151/01 (due ore di riposo giornaliero).
Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 D.Lgs. 151/01 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino (D.Lgs. 151/01, come novellato dal D.Lgs 80/2015, e correlativo messaggio INPS 4576/2015), un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi (art. 34, comma 1, D.Lgs 151/01).
Si applica il suddetto comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'art. 33 D.Lgs. 151/01 (bambino con Handicap).
Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 D.Lgs. 151/01, ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2, è dovuta fino all'ottavo anno di vita del bambino (D.Lgs. 151/01, come novellato dal D.Lgs 80/2015, e correlativo messaggio INPS 4576/2015) un'indennità pari al 30 % della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (art. 34, comma 3, D.Lgs. 151/01).
Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purchè con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento (art. 8, comma 11, D.Lgs. 81/15).

- Congedo retribuito di due anni

La legge finanziaria 2004 n°350, del 24/12/2003, art. 3, comma 106, ha modificato l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/3/2001 n°151 sopprimendo la subordinazione di tale diritto al perdurare dell'assistenza al soggetto disabile da almeno 5 anni. Pertanto il diritto di usufruire di due anni di congedo retribuito, anche frazionabile, per assistere persone con handicap grave è immediatamente fruibile, ferma restando la condizione che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto, salvo che non sia richiesta dai sanitari la presenza del familiare. L’indennità relativa deve essere calcolata con riferimento alle voci fisse e continuative dell’ultima retribuzione e i periodi di congedo non rilevano ai fini della maturazione di ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

Il congedo, della durata massima di due anni, spetta, in ordine prioritario, al coniuge e quindi, a seguire, nel caso di mancanza, decesso o invalidità di chi lo precede, alternativamente ad uno dei genitori, anche adottivi, a uno dei figli conviventi della persona disaabile a uno dei fratelli o delle sorelle conviventi del soggetto con handicap (art. 4 D.Lgs 119/2011 sostitutivo del comma 5 dell’art. 42 del D.Lgs 151/2001) nonché al convivente di fatto a norma del D.Lgs 105/2022 attuativo della direttiva UE 2018/1158.
Il requisito della convivenza si intende soddisfatto quando sussiste la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 26/1/2009 n°19, l’INPS ha emanato la circolare n°41 del 6/3/2009 e la successiva circolare n. 32 del 6 marzo 2012 con le quali sono stati precisati, in ordine di priorità, i soggetti aventi diritto a tale congedo.

Successivamente l’INPS, con la circolare n°159 del 15 novembre 2013, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n°203 del 18 luglio 2013, ha stabilito che tale congedo può essere chiesto, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti che prioritariamente ne hanno titolo, anche da parenti e affini entro il terzo grado purché conviventi con la persona disabile.
L’INPS, con messaggio n°4143 del 22/11/23, ha precisato che: ”fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni”.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 la domanda per usufruire del congedo straordinario di due anni per assistenza ai disabili, così come in premessa, deve essere inoltrata all’INPS dai soggetti interessati, esclusivamente per via telematica (WEB, attraverso i CAF, o tramite Numero Verde 803 164).

Il congedo parentale ed il suo eventuale prolungamento così come il congedo biennale spettano anche per le adozioni e gli affidamenti, anche internazionali (artt. 36, 37, 45 D.Lgs. 151/01).

- Congedo retribuito per cure per lavoratori invalidi

 I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo retribuito per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. (art. 7 D.Lgs. 119/2011).
La domanda del dipendente invalido interessato, inoltrata al datore di lavoro, deve essere accompagnata dalla richiesta di un medico del SSN attestante la necessità di cure relative alla patologia invalidante.
 

Ad abundantiam ricordiamo che a tutti i lavoratori, anche a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia disabilità, spetta il cd. diritto di aspettativa per gravi motivi di famiglia, della durata di due anni, ma non retribuito e non valido ai fini dell’anzianità anche se riscattabile (art. 4, comma 2, L. 53/00).

 

Al seguente link è disponibile la presentazione, integrata ed aggiornata, con la quale il dr. Matteo Naldi il 14/6/2008, al seminario del ciclo “Gli Incontri del Sabato” dell’Associazione Crescere, ha illustrato il tema:

Il Sistema dei Permessi e dei Congedi

N.B. In ragione dell’epoca di realizzazione della presentazione non è presa in esame la novella di cui alla su richiamata legge 183/10 che ha modificato l’art. 33 della legge 104/92.

Lavoro Notturno

Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto riconosciuto disabile ai sensi della legge 104/92.

 (art. 53 D.Lgs. 151/01 e Ris. Min. Lav. n°4 del 6/2/09)

Anzianità contributiva dei lavoratori disabili 

La legge finanziaria 2001, n°388 del 23 dicembre 2000, con l’art. 80, comma 3) consente ai soli lavoratori sordi e agli invalidi per qualsiasi causa, con invalidità riconosciuta superiore al 74%, di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa: il beneficio è riconosciuto fino ad un massimo di cinque anni.

Con questa opportunità, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il lavoratore disabile, non i parenti, può aumentare di cinque anni l'anzianità contributiva.

Sede di lavoro

L. 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro per l’handicap) artt. 21 e 33 

L. 4 novembre 2010 n°183 (Cd. Collegato Lavoro …) art. 24

A) Genitori, Parenti e Affini

I genitori, anche adottivi, i parenti e gli affini che abbiano diritto ai permessi di tre giorni mensili retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, L.104/92, come novellato dall’art. 24 L. 183/10, per l’assistenza ad una persona con un’accertata disabilità grave hanno diritto ove possibile, alla sede di lavoro più prossima al domicilio della persona da assistere (non più al proprio domicilio come per il passato) e non possono essere trasferiti senza il loro consenso.

 (artt. 33, comma 5, L. 104/92, 24 L. 183/10)

B) Interessato

Gli stessi diritti sulla scelta della sede e sul veto al trasferimento spettano alla persona con accertato handicap grave che presti la propria attività lavorativa come dipendente pubblico o privato.

 (art. 33, comma 6, L. 104/92)

Inoltre, ai sensi dell’Art. 21 L. 104/92:

la persona handicappata con un grado d'invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 648/50, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili ed ha la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

Link di riferimento e Documentazione utileSito di riferimento – l’INPS all’indirizzo:

Pagina aggiornata il 14.03.2024