Sede di Lavoro

L. 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro per l’handicap)

artt. 21 e 33

L. 4 novembre 2010 n°183 (Cd. Collegato Lavoro …) art. 24

A) Genitori, Parenti e Affini

I genitori (anche adottivi), i parenti e gli affini che abbiano diritto ai permessi di tre giorni mensili retribuiti di cui all’art. 33 c.3 L.104/92, come novellato dall’24 L. 103/10, per l’assistenza ad una persona con un’accertata disabilità grave hanno diritto ove possibile, alla sede di lavoro più prossima al domicilio della persona da assistere (non più al proprio domicilio come per il passato) e non possono essere trasferiti senza il loro consenso.

(art. 33, comma 5, L. 104/92, art.24 L.183/10)

B) Interessato

Gli stessi diritti sulla scelta della sede e sul veto al trasferimento spettano alla persona con accertato handicap grave che presti la propria attività lavorativa come dipendente pubblico o privato.

(art. 33, comma 6, L. 104/92)

Inoltre, ai sensi dell’

Art. 21 L. 104/92

“la persona handicappata con un grado d'invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 648/50, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili ed ha la precedenza in sede di trasferimento a domanda.