Il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

L. 12 luglio 2011 n°112  (Istituzione dell'Autorità  garante per l'infanzia e l'adolescenza).

L. 27 maggio 1991 n°176  (Ratifica della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo)

L. 11 marzo 2002 n°46  (Ratifica dei relativi Protocolli opzionali di New York del 2000)

L. 20 marzo 2003 n°77  (Ratifica della Convenzione europea di Strasburgo del 1996 sui diritti dei fanciulli)

La legge 112/2011 istituisce l'Autorità nazionale garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

Questa nuova figura, prevista da tempo in molti Stati, va ad integrare l'attività degli apparati amministrativi e giudiziari posti a presidio del benessere dei minori.

Al Garante spetta la difesa dei diritti dei minori come stabiliti dalle leggi statali e dalle convenzioni internazionali su riportate: quali il diritto alla famiglia, all’educazione, all'istruzione, alla salute. (art 3 g)

In particolare l'art. 3 e), riserva attenzione al diritto alla salute, impegnando l’Autorità a “garantire pari opportunità nell’accesso alle cure e nell’esercizio del loro diritto alla salute”. La norma aggiunge che devono essere assicurate pari opportunità nell’accesso all’istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura”.

Il Garante diffonde la conoscenza de diritti dell’infanzia “finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti” (art.3 m).

Nelle more dell’approvazione della legge 112/2011 alcune regioni hanno istituito la figura del Garante per l’infanzia. Citiamo tra le altre, con i link ai rispettivi siti web (al marzo 2012):

Il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza dell’Emilia Romagna ci ha preparato un Approfondimento  sulla figura da lui rivestita, con la descrizione del quadro normativo di riferimento e il sistema di protezione dei minori, con i link alla normativa regionale dell’Emilia Romagna.

Istituti di Garanzia

nella Regione Emilia - Romagna

 

Pagina aggiornata il 27.07.2020