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Home » Per il Cittadino » Diritti esigibili » Le tutele

Il Dopo di Noi

PAGINA AGGIORNATA IL 20.03.2019

L. 22 giugno 2016 n° 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare) e relativo D.M. 23 novembre 2016 (Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, nonche' ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016 in G.U. n°45 del 23/2/2017).

Con questa legge sono dettate disposizioni per l’assistenza in favore di persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, evitando la loro istituzionalizzazione con supporto alla domiciliarità.
La disabilità non deve scaturire da patologie senili, deve avere la caratteristiche di gravità di cui all’art. 3 c.3 della legge 104/1992 e deve essere accertata secondo la previsione di cui all’art. 4 della stessa legge.

Tutte le misure devono essere coerenti con il “progetto individuale” di cui art. 14 della legge 328/00 previamente predisposto, che costituisce condizione imprescindibile per attivare il percorso di sostegno  previsto dalla legge: esso si ispira al modello bio-psico-sociale, in coerenza con il sistema di classificazione ICF. (Art. 2 D.M. 23 novembre 2016 in G.U. n°45 del 23/2/2017.)
Per l’attuazione della legge sono previsti:

  • un Fondo  cui possono compartecipare enti locali, enti del terzo settore e famiglie riunite in associazione (Artt. 3 e 4 c.2)
  • agevolazioni fiscali per polizze assicurative, trust e fondi speciali costituiti allo scopo (Artt. 5 e 6).

Sono previste campagne d’informazione a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri.


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