D.Lgs. 23 maggio 2011 n°79 (Codice del Turismo)
Le norme per le persone con disabilità sono contenute nell’art. 3 e nell’art. 36 dell’allegato.
L’art. 3, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 80 del 2 aprile 2012 in quanto materia di competenza regionale, stabiliva che:
- in attuazione della Convenzione Onu del 2006 (L. 3/3/2009 n°18), lo Stato assicura che le persone con disabilità possano fruire dell'offerta turistica di pari qualità senza aggravi di prezzo (art. 3 comma 1);
- è considerato atto discriminatorio (L. 1/3/2006 n°67) impedire la fruizione dell’offerta turistica (art. 3 comma 3).
Mentre nel successivo art. 36 (lett. h) viene stabilito che i contratti di vendita di pacchetti turistici devono precisare, tra gli altri elementi, anche l'eventuale idoneità delle strutture all'accoglienza di persone disabili.
Nella linea di intervento n°4 del Piano biennale per i diritti delle Persone con disabilità di cui al D.P.R. 4 ottobre 2013 - GU n°303 del 28/12/2013 [versione ipertestuale (Pdf/a kb 626) - slide di presentazione (Pdf kb1636)], dedicata alla Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità, viene definito come strategico il dare piena attuazione agli indirizzi e alle proposte contenute nel volume:
"Accessibile è Meglio" (Pdf/a 3,3 Mb) G.U. Serie Generale n.303 del 28-12-2013 e in versione ipertestuale (Pdf/a kb 626) - slide di presentazione (Pdf kb1636)
Si tratta del Primo Libro Bianco sul turismo per tutti in Italia presentato nel febbraio 2013 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, scaturito “da un confronto attento tra istituzioni ed associazioni delle persone con disabilità principalmente nell'ambito del Comitato per lo sviluppo del turismo accessibile coordinato dalla Struttura di Missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia”.