Trapianti tra vivi
Recita l’art. 5 del Codice Civile: Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
Per superare tale divieto sono intervenute:
L. 26 giugno 1967 n°458 (Trapianto del rene tra persone viventi)
L. 16 dicembre 1999 n°483 (Norme per consentire il trapianto parziale di fegato).
Mentre non rientrano nel divieto del citato art. 5 c.c.:
L. 6 marzo 2001 n°52 (Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo).
L. 21 ottobre 2005 n°219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati) che ha sostituito la L. 4 maggio 1990 n°107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati); D.M. 1 agosto 2019 in G.U. n. 226 del 26-09-2019 (Sicurezza del sangue – emocomponenti per uso non trasfusionale)
D.M. 16 aprile 2010 n°116 in G.U. 26/7/10 n°172 (Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente)
D.M. 20 agosto 2019 n°130 (Regolamento recante disciplina degli obiettivi, delle funzioni e della struttura del Sistema informativo trapianti (SIT) e …)
D.P.R. 23 agosto 2019 n°131 (Regolamento: Donazione di tessuti e cellule umani - prescrizioni tecniche esami)
È del pari consentito procedere a donazione di osso in occasione di intervento di protesi d'anca, con donazione della testa del femore che viene asportata: all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna ha sede la Banca delle Cellule e del Tessuto Muscolo scheletrico (BTM), la più importante a livello nazionale, nel cui sito web è possibile trovare ogni più ampia informazione.
Trapianti da persone decedute
L. 29 dicembre 1993 n°578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte)
L. 1 aprile 1999 n°91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti).
Sono consentiti a condizione che vi sia il preventivo consenso della persona defunta o dei familiari o del convivente di fatto ai sensi dell’art.1 c.40 della legge 20 maggio 2016 n°76. La previsione del silenzio assenso disciplinata dall’art. 4 non è ancora stata attuata.
La cessione degli organi è atto assolutamente gratuito ed è illegale qualsiasi forma di compenso.
Direttiva U.E. 19 maggio 2010 (Norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti)
Per affinità di argomento e per connessione con le disposizioni normative sopra citate segnaliamo anche:
L. 10 febbraio 2020 n°10 (Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica) e il relativo regolamento di cui al
D.P.R. 10 febbraio 2023 n°47 (Regolamento recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.)
L’art. 8 della citata legge 91/99 ha istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità:
il Centro Nazionale Trapianti, nel cui sito web è offerta un’ampia disamina dell’argomento.

PAGINA AGGIORNATA IL 21 MARZO 2025