Accesso Civico ed accesso generalizzato – in vigore dal 23/12/2016

CHE COS'È
L’accesso civico (“semplice”) è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del D. Lgs n. 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale.

Con il Decreto Legislativo n. 97/2016 di modifica all’art 5 del D. Lgs n. 33/2013, viene introdotta una nuova tipologia di accesso  civico (“accesso generalizzato”) che non sostituisce, ma anzi si aggiunge  all’accesso civico. L’accesso generalizzato può essere esercitato da chiunque e senza alcuna motivazione, fatti salvi i limiti e le esclusioni previste all’art. 5 bis del decreto stesso.

COME ESERCITARE IL DIRITTO
Accesso civico semplice
La richiesta di accesso civico semplice:

  • non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente;
  • non deve essere motivata;
  • deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non pubblicati (non sono pertanto ammesse richieste di accesso civico generiche);
  • è gratuita.

La richiesta deve essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata, allegando documento di identità, all’attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Azienda secondo le seguenti modalità:

Scarica il modulo per presentare l’istanza di accesso civico via posta elettronica certificata: MODULO 1
Scarica il modulo per presentare l’istanza di accesso civico via posta elettronica tradizionale: MODULO 2

Accesso civico generalizzato
La richiesta di accesso civico generalizzato:

  • non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente;
  • non deve essere motivata;
  • è gratuita,  quando il  rilascio di dati o documenti avviene in formato elettronico;
  • è soggetta al rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione quando il  rilascio avviene in formato cartaceo o su altro supporto materiale.

Non sono ammissibili richieste generichemeramente esplorative volte a scoprire di quali informazioni l’Azienda dispone. L’ammissibilità dell’istanza di accesso civico generalizzato è subordinata ad una specifica individuazione del dato e/o del documento.
L’istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata, allegando documento di identità, alternativamente:

  • all’Ufficio che detiene i dati e/o i documenti, tramite posta elettronica tradizionale o PEC
  • al Protocollo Generale dell’Azienda - Direzione Attività Generali e Istituzionali - Via Massarenti,9 - Bologna, utilizzando il modulo specifico e trasmettendolo per via telematica

    o, alternativamente,a mezzo posta, fax (051 6364070) o direttamente presso l'Ufficio Protocollo Generale sopraindicato.

IL PROCEDIMENTO
Accesso civico semplice

L’interessato che presenta istanza di accesso civico dovrà riportare nel campo “Oggetto” della posta elettronica la seguente dicitura: “ISTANZA DI ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D. LGS 33/2013”.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, il RPTC deve dare riscontro provvedendo

  • in caso di accoglimento:
    • a pubblicare sul sito - nella sezione Amministrazione Trasparente – i dati, le informazioni o i documenti richiesti;
    • a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale
  • in caso di diniego:
    • a darne comunicazione al richiedente

Accesso civico generalizzato
Il Dirigente Responsabile dell'ufficio che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso generalizzato deve rispettare il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza (per la decorrenza dei termini fa fede la data di ricezione del protocollo aziendale) per la conclusione del procedimento, con provvedimento espresso e motivato. Spetta al Responsabile la comunicazione dell’esito del procedimento, al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tale termine è sospeso nel caso di presenza di controintessato/i per un periodo 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'istanza di accesso, per consentire al medesimo/i di manifestare formalmente eventuale opposizione.

RITARDO O MANCATA RISPOSTA

Accesso civico semplice
In caso di inerzia da parte del RPCT, in virtù della collocazione del medesimo in staff al Direttore Generale, l’istante deve rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, individuato nella figura del Direttore Generale.
L’istanza va presentata all’attenzione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, utilizzando apposito modulo ai seguenti indirizzi:   

Accesso civico generalizzato
Contro la mancata o tardiva emanazione dei provvedimenti finali (accoglimento/diniego) collegati alla gestione delle richieste di accesso civico generalizzato, il cittadino può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro l'ulteriore termine di 20 giorni.

Anche in questo caso l’istanza dovrà pervenire secondo le modalità descritte al punto precedente tramite posta elettronica tradizionale all'indirizzo: anticorruzione@aosp.bo.it o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: PEIdirezione.generale@pec.aosp.bo.it. Il richiedente dovrà specificare nell’oggetto: “ISTANZA DI ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D. LGS 33/2013” RIVOLTA AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO”.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 33/2013, l'RPCT provvede a sentire il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.

Il Responsabile della Trasparenza (Titolare del potere sostitutivo) è:
Dott.ssa Luisa Capasso
Telefono 051-2143010

Nel caso in cui i dati e i documenti richiesti con istanza di accesso civico generalizzati siano detenuti dal Responsabile, della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che in questi casi è competente a decidere in prima istanza, eventuali richieste di riesame rispetto a dinieghi totali o parziali dal medesimo opposti saranno trattate dal
Responsabile della Direzione Ricerca ed Innovazione
Dott.ssa Elisa Casadio
Telefono 051-2141466

TUTELA DELL'ACCESSO CIVICO

Accesso civico semplice
Avverso la decisione dell’Azienda , il richiedente l’accesso civico semplice può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del Processo Amministrativo di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

Accesso civico generalizzato
Avverso la decisione dell’Azienda o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente l’accesso civico generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del Processo Amministrativo di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104.