Consenso informato

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Il consenso informato è l’atto con cui il paziente liberamente condivide ed accetta l’esecuzione di un trattamento sanitario diagnostico e/o terapeutico  al termine di un processo informativo per mezzo del quale è stato reso edotto dai professionisti sanitari sulle sue condizioni di salute e sulle necessità diagnostico-terapeutiche, al fine di essere reso consapevole e, quindi, partecipe e protagonista delle scelte relative al suo stato di salute; ciò salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge (L. 219/2017, art. 1, comma 1).

L’informazione sullo stato di salute, sulle caratteristiche della malattia, sui trattamenti proposti (accertamenti diagnostici, farmaci, interventi chirurgici e loro modalità di esecuzione), sugli esiti e le possibili conseguenze, nonché sulle alternative diagnostiche e terapeutiche, è il presupposto fondamentale del consenso informato che legittima l’attività sanitaria: anche in caso di trattamento sanitario obbligatorio, infatti,  i professionisti sanitari sono tenuti a fornire le informazioni.

Il consenso deve essere espresso unicamente dal paziente o dal suo legale rappresentante (in caso si tratti di minore d’età o di persona interessata da provvedimenti giudiziali che ne limitano la capacità di agire  - es. tutela,  o amministrazione di sostegno -, casi in cui comunque informata e coinvolta nei limiti delle sue capacità): non ha alcun valore giuridico se espresso da terzi, anche se familiari, a meno che questi non siano delegati dal paziente stesso a ricevere le informazioni e ad esprimere il consenso in sua vece in qualità di suoi fiduciari (L. 219/2017, art. 1, comma 3). Il consenso al trattamento sanitario è revocabile in qualsiasi momento prima dell’esecuzione dell’atto medico per il quale è stato espresso (L. 219/2017, art. 1, comma 5).

Nel caso in cui il trattamento sanitario diagnostico e/o terapeutico sia necessario e urgente per la sopravvivenza del paziente e la persona interessata non sia in grado di esprimere una volontà cosciente, il professionista sanitario può operare in stato di necessità (art. 54 c.p.) senza acquisirne preventivamente il consenso, avendo l’obbligo deontologico e giuridico di tutelare lo stato di salute e la vita del/la paziente, a meno che non siano state formulate esplicite disposizioni anticipate di trattamento (L. 219/2017, art. 4).