Strumenti informatici

L. 9 gennaio 2004 n°4 (Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici) e D.P.R. 1 marzo 2005 n°75 (Regolamento attuativo)

D.M. 14 novembre 2007 n°239 (Regolamento del Ministero attività culturali attuativo dell’art. 71 bis della L. 633/41 sul diritto d’autore)

D.Lgs. 10 agosto 2018 n°106 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici)

Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici (20A00464) (G.U. n°20 del 25/1/2020)

D.Lgs. 22 maggio 2022 n°82 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi. (GU Serie Generale n. 152 del 1/7/2022)

Monitoraggio dell’accessibilità dei siti web della P.A.: https://accessibilita.agid.gov.it/.

La legge 9/1/2001 n°4, la cd. legge Stanca, si pone come obiettivi e finalità in ottemperanza al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili.

In particolare all'art. 5 precisa che "Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado".

La legge definisce nuove norme per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici e prevede i requisiti di accessibilità stabiliti con decreto ministeriale in linee guida, metodologie tecniche di verifica di accessibilità ad Internet, con relativi programmi di valutazione.

Per la messa a disposizione del dipendente disabile di strumentazione hardware e software e di tecnologia assistita adeguata alla specifica disabilità, all’art. 4.4 è previsto un rimborso forfettario parziale a favore del datore di lavoro ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge 12/3/1999 n°68.

Con il regolamento di cui al D.M. 239/2007, in applicazione dell’eccezione prevista dall’art 71 bis della legge 633/41 sul diritto d’autore, “sono consentite, per uso personale, alle persone con disabilità sensoriale, la cui situazione sia stata accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la riproduzione di opere e materiali protetti dalla legge o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico”. È altresì previsto, onde rendere concreta l’attuazione di detta deroga, che la riproduzione delle opere protette possa essere svolta, in base ad appositi accordi dalle OdV di categoria.

Come si legge nel sito del Ministero: "Con l'approvazione dell'Accessibility Act, (il D.Lgs. 22 maggio 2022 n°82), i servizi e i prodotti informatici, come cellulari, e-book, le biglietterie elettroniche in stazioni e aeroporti, i bancomat - ha spiegato il ministro alle Disabilità Erika Stefani - dovranno rispettare determinati requisiti per essere accessibili a tutti", pena sanzioni, ritiro del prodotto dal mercato, oscuramento dell’app.

Come già ricordato nel capitolo sul diritto all’istruzione, il M.I.U.R. con il progetto Nuove Tecnologie e Disabilità – Azione 6ha indetto nell’ottobre del 2007 un bando riservato ad Istituzioni scolastiche per la presentazione di progetti di ricerca per l’innovazione tecnologica e didattica nell’uso delle nuove tecnologie per l’integrazione scolastica degli alunni disabili. I 25 progetti aggiudicatari, software e hardware, sono liberamente utilizzabili e scaricabili dai link contenuti nella seguente tabella:

 

Applicativi per la Scuola elaborati dalle Scuole, da Alessandria a Barletta, in favore di situazioni di disabilità

 

PAGINA AGGIORNATA IL 25.03.2024