Verifiche e Revisioni

L. 9 marzo 2006 n°80 (Misure … di organizzazione e funzionamento della P.A.) art. 6
L.
3 agosto 2009 n°102 - D.L. n°78/09 (Provvedimenti anticrisi …) art. 20
L. 9 agosto 2013 n° 98 – D.L. n°69/13 (Disposizioni urgenti per l’economia) art.42 ter
L. 11 agosto 2014 n°114 - D.L. n°90/14 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) art.25

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, (D.M. 2/8/2007 in G.U. n°225 del 22/9/2007) sono individuate le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle ASL, qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione". (Cfr. art. 6 D.L. 4/06 – L. 80/06; art. 42 ter D.L. 69/13 – L. 98/13), provvedimento aggiornato con D.M. 14/4/2022 in G.U. n.125 del 30-05-2022).

Sempre nell’articolo 6 del D.L. 4/06 – L. 80/06  è stato disposto che le "Regioni adottino disposizioni di semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario … effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale".
Ai sensi dell’art. 25.6 bis del D.L. 90/2014, introdotto dalla legge di conversione 114/2014, nelle more del procedimento di revisione permane la sussistenza dei benefici economici fino all’accertamento definitivo.
Sempre ai sensi di questo articolo la competenza della convocazione alla visita spetta all’INPS. (Cfr. Circolare INPS 10/2015).
Con la predetta circolare si ricorda tra l’altro che all’INPS è affidato il controllo della persistenza delle invalidità (art. 20, comma 2, L. 102/09).
L’INPS con proprio messaggio n°1835 del 6/5/2021 ha precisato che in ipotesi di assenza dell’interessato alla visita di accertamento della persistenza dei requisiti sanitari gli verrà comunicata la sospensione automatica della prestazione economica e l’invito a fornire entro 90 giorni giustificazione dell’assenza. Se questa giustificazione sarà ritenuta fondata gli verrà comunicata una seconda data di convocazione, mentre se la giustificazione non fosse ritenuta fondata o se l’interessato non dovesse presentarsi alla nuova visita l’erogazione della prestazione economica verrà revocata.

Ricevuta la convocazione, l’interessato potrà, come in sede di prima visita, inviare in via telematica documentazione medica integrativa e la Commissione potrà decidere, anche su domanda dell’interessato, di formulare il proprio giudizio sullo stato degli atti, senza procedere a visita (Messaggio INPS n° 926 del 25-02-2022).

PAGINA AGGIORNATA IL 6.07.2022