L’agricoltura sociale

La legge  n°141 del 18 agosto 2015 considera esercitanti l’agricoltura sociale le imprese agricole dirette in particolare a realizzare:

Art.1.a) l’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

Art. 1.c) le prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

Nell’art. 6 sono definiti gli interventi di sostegno a favore dell’agricoltura sociale tra i quali si segnalano la priorità nelle gare di appalto per la fornitura  di prodotti agroalimentari destinati a mense scolastiche o ospedaliere (art.6.1) e nell’assegnazione di terreni demaniali o confiscati (art.6.3).