Opere cinematografiche e audiovisive

L. 14 novembre 2016 n°220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo)

Art. 3g: “promuove e favorisce la piu' ampia fruizione del cinema e dell'audiovisivo, tenendo altresi' conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilita', secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia;

Art. 12 – 4: “Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo e di favorire la massima valorizzazione e diffusione delle opere, le disposizioni tecniche applicative, anche su richiesta del Consiglio superiore, e sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalita' ed adeguatezza, prevedono:
a) che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonche' alle specifiche esigenze delle persone con disabilita', con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;

Pagina Aggiornata il 28.10.2020