Procreazione Medicalmente Assistita

L. 19 febbraio 2004 n°40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita)
D.M. 28 dicembre 2016 n°265 (Regolamento recante norme in materia di manifestazione della volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40)
D.M. 20 agosto 2019 n°130 (Regolamento recante disciplina … e del Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo)

Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è riservato a coppie, anche di fatto, maggiorenni viventi di sesso diverso, sterili ma in età fertile (art. 5), con conseguente divieto di inseminazione post mortem. La legge vieta anche l’inseminazione eterologa (art. 4), a meno che non “sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infecondità assolute e irreversibili” (Corte Costituzionale Sentenza n°162 del 9/4-10/6/2014 in G.U. s.s. 18/6/2014 n°26).

In forza della sentenza della Corte Costituzionale n°96 del 15/5–5/6/2015 (in G.U. s.s. 10/6/2015  n°23) il ricorso alla tecniche di P.M.A. è però consentito anche alle “coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), accertate da apposite strutture pubbliche”. A corollario di questa pronuncia la Corte Costituzionale con sentenza n°229 del 21/10 – 11/11/2015, (in G.U. s.s. 18/11/2015 n°46), ha dichiarato l’incostituzionalità “dell'art. 13, commi 3, lettera b), e 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l'impianto nell'utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22  maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela della maternità e sulla interruzione della gravidanza) e accertate da apposite strutture pubbliche”.
Le tecniche di P.M.A. sono applicate solo in strutture (pubbliche e private) autorizzate dalle Regioni (art. 10), secondo linee guida elaborate con cadenza almeno triennale dal Ministro della Salute avvalendosi dell’I.S.S. (art. 7): è fatto obbligo al medico di evidenziare alla coppia i rischi dell’intervento ai fini di un completo consenso informato e di prospettare l’alternativa offerta dall’istituto dell’adozione (art. 6) di cui alla L. 4 maggio 1983 n°184 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori) e successive modifiche, sia nazionale che internazionale, per la quale può consultarsi il sito della Commissione Adozioni Internazionali
Sito di riferimento: ISS - Il Registro della PMA
Di seguito sono disponibili la scheda e la presentazione con le quali l’avv. Maria Teresa Bettelli il 12/3/2011, al seminario del ciclo “Gli Incontri del Sabato” dell’Associazione Crescere, ha illustrato il tema: