Barriere Architettoniche

L. 30 marzo 1971 n°118 (Norme in favore degli invalidi civili) art. 27

L. 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro per l’handicap) artt. 23 e 24 

L. 11 febbraio 1996 n°23 (Norme per l’edilizia scolastica) artt. 2 e 3

D.P.R. 24 luglio 1996 n°503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)

La competenza per la realizzazione e la manutenzione e quindi anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici spetta ai Comuni per gli asili, per le scuole materne, elementari e medie, e alle Province per le scuole superiori (art. 3 L. 23/96).

Gli edifici costruiti o ristrutturati dopo il 28.2.86 devono essere accessibili (art. 32, L. 41/86), quelli costruiti precedentemente devono essere adeguati e resi accessibili (D.P.R. 503/96, art. 23 "Edilizia scolastica").