Accertamento dell'Handicap

ora Condizione di Disabilità art.4 D.Lgs. 62/2024

L. 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro per l’handicap) artt. 3 e 4

modificati dall’art. 3 e 9 del D.Lgs. 62/2024: in particolare l’art. 3 ridefinisce la terminologia e l’art. 9 riconduce il riconoscimento nella procedura valutativa di base; a norma dell’art. 40 le nuove disposizioni entrano in vigore su tutto il territorio nazionale dal 1 gennaio 2027, (art. 19 quater L. 21/2/2025 n°15), e dal 1 gennaio 2025 nei territori oggetto di sperimentazione, indicati nell’art. 9 del D.L. 71/2024 e dall’art. 19 quater L. 21/2/2025 n°15).
Inoltre l’art. 17 c.1 del D.Lgs. 62/2024 introduce nella legge 104/1992 l’art. 5bis sull’accomodamento ragionevole.
Riportiamo come detto ai fini storici e comparativi la vecchie disposizioni in vigore fino al 1/1/2027.

 

La stessa procedura descritta per il riconoscimento dell’invalidità è applicata per l’accertamento dell’handicap.

La stessa commissione medico legale chiamata a pronunciarsi sullo stato di invalidità, integrata come detto oltre che dal medico INPS anche da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare (art. 4, L. 104/92), è competente all’accertamento:

  • dell’handicap, vale a dire di quello stato che comporta una situazione di difficoltà di inserimento ((art. 3, comma 1 L. 104/92), ora condizione di disabilità che può ostacolare la piena partecipazione nei diversi contesti di vita su base di eguaglianza con gli altri;
  • dell’handicap grave, vale a dire di quello stato che necessita di un’assistenza permanente (art. 3, comma 3 L. 104/92). ora persona con necessità di sostegno intensivo.

Lo stato di invalidità e di handicap possono coesistere in capo allo stessa persona.

Ai sensi dell’art. 25.4 del D.L. 24 giugno 2014, n°90, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 104/92  e dell’articolo 42 del D.L. 26 marzo 2001, n°151 (sede lavorativa permessi e congedi):

  • qualora la Commissione di cui all’art. 4 L. 104/92 non si pronunci nei 45 giorni dalla domanda, l’accertamento può essere effettuato in via provvisoria da un medico/i dell’ASL specialista/i della/e patologia/e;
  • la predetta Commissione di cui all’art. 4 L. 104/92, al termine della visita può rilasciare, su richiesta motivata, un certificato provvisorio.

Accertamento provvisorio del medico/i ASL e certificato provvisorio della Commissione producono effetti fino all’emissione dell’accertamento definitivo.

PAGINA AGGIORNATA IL 21.03.2025