Indennità di accompagnamento

Spetta, secondo la L. 18/80 e 508/88, agli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche e ai ciechi civili assoluti (art.1, L. 28/3/68 n°406).

Requisiti previsti:

  • Non è prevista alcuna età;
  • essere riconosciuti ciechi assoluti; con inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e di non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ovvero di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
  • essere cittadino italiano o straniero, anche se non titolare di carta di soggiorno (Cfr. Corte Costituzionale sentenza n°40/2013);
  • non essere ricoverato in istituto con pagamento delle rette a carico dello Stato o di altro Ente pubblico.

Importo: vedi il link in calce al paragrafo.

L'indennità di accompagnamento viene erogata in riferimento al solo titolo della minorazione e quindi è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido. E' compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, mentre è incompatibile con analoghe concessioni per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio (Art 1 L. 508/88).

Ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al pari dei minorenni titolari di indennità di comunicazione, al raggiungimento della maggiore età sono attribuiti ai sensi dell’art. 25.6 del D.L. 24 giugno 2014, n°90 le prestazioni economiche spettanti agli invalidi maggiorenni, senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari, salva la sussistenza degli altri requisiti richiesti.(cfr. Circ. INPS 10/2015)