Indennità di comunicazione

Spetta, ai sensi dell'art. 4 della L. 508/88 e della L. 104/92, ai minori di 12 anni se l'ipoacusia è pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore e ai maggiori di 12 anni se l'ipoacusia è pari o maggiore a 75 decibel.

Requisiti previsti:

  • Non è prevista alcuna prescrizione di età (con la distinzione di cui sopra);
  • Cittadino italiano o straniero, anche se non titolare di carta di soggiorno (Cfr. Corte Costituzionale sentenza n°230/2015);
  • Essere stato riconosciuto sordo, come in precedenza è stato precisato;
  • Non è previsto alcun reddito.

Importo: vedi il link in calce al paragrafo.

L'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza, mentre è compatibile con l'indennità di accompagnamento. Viene concessa anche nel caso di ricovero in istituto.

Ai minori titolari di indennità di comunicazione, al pari dei minorenni titolari di indennità di accompagnamento, al raggiungimento della maggiore età sono attribuiti ai sensi dell’art. 25.6 del D.L. 24 giugno 2014, n°90 le prestazioni economiche spettanti agli invalidi maggiorenni, senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari, salva la sussistenza degli altri requisiti richiesti (cfr. Circ. Inps 10/2014).