Spetta agli invalidi minorenni ed è stata istituita dalla L. 11 ottobre 1990 n°289
Requisiti previsti:
- Essere minorenne;
- Essere stati riconosciuti: "minori con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" oppure "minore con una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";
- Frequenza di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime con-venzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone con disabilità; frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado (in tal caso spetta per l'intero periodo dell'obbligo formativo con il solo vincolo di comunicare l'eventuiale cessazione della frequenza in forza del D.L. 13 maggio 2011 n°70, che con art. 6 d-bis n. 3 ha modificato l’art 2 della L. 289/90), compreso l'asilo (cfr. Corte Costituzionale sentenza n°467/02) nonché centri di formazione o di addestramento professionale;
- Essere cittadino italiano o straniero anche se non titolare di carta di soggiorno (cfr. Corte Costituzionale sentenza n°329/2011);
- Reddito personale annuo non superiore a: vedi il link in calce al paragrafo.
Importo, per la reale durata del trattamento riabilitativo e della frequenza scolastica: vedi il link in calce al paragrafo.
L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento o con l'indennità di comunicazione concessa ai sordi nonché con la speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali.
Ai sensi dell’art. 25.5 del D.L. 24 giugno 2014, n°90 sei mesi prima del raggiungimento della maggiore età si può presentare domanda per l’ottenimento dei benefici spettanti agli invalidi maggiorenni che vengono erogati in via provvisoria, in attesa dell’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti (cfr. Circ. Inps 10/2014).