Discorso a parte va fatto per i
Lavoratori Invalidi
(L. 12 giugno 1984 n°222 - Revisione della disciplina dell’invalidità pensionabile)
Ai lavoratori, dipendenti o autonomi iscritti alla assicurazione obbligatoria INPS, nei cui confronti venga accertata una riduzione della capacità lavorativa a causa di una infermità o difetto fisico o mentale, non derivante da causa di servizio o di guerra spettano le previdenze di cui appresso.
La procedura per l'accertamento è del pari telematica come la INVCIV2010 ed inizia con la compilazione e l’inoltro del modulo INPS SS3, semplificato rispetto al modulo AP68, cui deve far seguito nei 90 giorni la presentazione della domanda con le modalità sopra descritte (Circolare INPS del 2 luglio 2012 n°91).
Le previdenze spettanti sono:
Assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. 222/84)
Requisiti previsti:
- avere un’età fra i 18 e 65 anni;
- avere una anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui 3 nel quinquennio antecedente la domanda
- avere una invalidità superiore al 67%;
L’importo è calcolato in base ai contributi versati con il sistema contributivo se successivi al 31/12/1995, retributivo o misto in ragione del raggiungimento o meno di 18 anni di contribuzione a tale data.
Al compimento dell’età pensionabile l'assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia.
Prescinde dal reddito ed è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
Pensione ordinaria di Inabilità (art. 2 L. 222/84)
Qualora la perdita della capacità lavorativa sia totale, sussistendo i medesimi requisiti previsti per l’Assegno ordinario di invalidità, spetta la pensione ordinaria di inabilità il cui importo è determinato con i medesimi criteri (retributivo, contributivo o misto).
Prescinde dal reddito ed a differenza dell’Assegno ordinario di invalidità è incompatibile con lo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa.
Pensione di Reversibilità a Superstiti Inabili
L. 21 luglio 1965 n° 903 (Riforma pensioni della previdenza sociale) - Art. 22
Spetta, a condizione che siano inabili al lavoro, a carico del pensionato deceduto e abbiano determinati limiti di reddito:
- al FIGLIO, qualunque sia la sua età;
- al CONIUGE;
- ai FRATELLI celibi e SORELLE nubili, qualora non siano titolari di pensione e non vi siano altri aventi diritto a prestazioni di reversibilità
nelle percentuali specificate nell’articolo richiamato.
Sono considerati a carico del pensionato le persone alle quali, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
Sono considerate inabili al lavoro, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 26/04/1957 n°818, le persone che, per gravi inferiorità fisiche o mentali, si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (Art. 2 L. 222/84).
Sito di riferimento – SuperAbile dell’INAIL e la sua rubrica L’esperto risponde.