Patente di guida di veicoli

D.L. 30/4/1992, n°285 (Codice della strada - Artt. 115- 139)
Condizione necessaria per poter conseguire la patente di guida di veicoli a motore è l'assenza di una condizione psicofisica insita, per malattia o menomazione, ovvero indotta, per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o per abuso di sostanze alcoliche, che non consenta una guida in sicurezza (Art.119 del D.L. 30/4/1992, n°285).

Per le persone disabili minorate fisiche o mutilate sono previste patenti speciali (Art.116 c.4 D.L. 285/92) per il rilascio delle quali la Commissione medico legale dell’Ausl accerta la presenza dei requisiti psico-fisici e, in caso di giudizio positivo, rilascia il certificato medico indicando i dati personali, la categoria della patente speciale (A, B, C o D) e la prescrizione degli eventuali adattamenti necessari alla guida.

Una volta superato l’esame pratico, verrà rilasciata la patente di guida speciale, nella quale sono riportati gli adattamenti prescritti, che per motivi di privacy sono indicati da codici numerici di cui all’Allegato 1) del D.L. 18/4/2011 n° 59.

Per l’esame per il conseguimento della patente di guida da parte di persone con diagnosi di D.S.A., di cui abbiamo riferito nel capitolo sul diritto all’educazione, il Ministero delle Infrastrutture  con il D.M. 1 giugno 2021 (in G.U. del 21/9/2021 n°226) e con D.M. 21 giugno 2021 (sempre in G.U. del 21/9/2021 n°226) ha dettato disposizioni in materia di strumenti compensativi per la prova di teoria consistenti nell'ausilio di  file audio per i quiz e nella  disponibilità di un tempo maggiorato per lo svolgimento della prova.