Spetta agli invalidi civili con totale e permanente inabilità al lavoro (Art. 13 L. 30/3/71 n°118) e che si trovino in stato di bisogno economico.
Requisiti previsti:
- Età fra i 18 e 65 anni;
- Invalidità 100%;
- Cittadino italiano o straniero, anche se non titolare di carta di soggiorno (Cfr. Corte Costituzionale sentenza n°40/2013);
- Reddito personale annuo non superiore a: vedi il link in calce al paragrafo.
Importo: vedi il link in calce al paragrafo.
Al compimento dei 65 anni di età l'assegno viene trasformato in pensione sociale (Art. 19 L. 118/71).
La pensione di inabilità è compatibile con l'indennità di accompagnamento. E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per cause di guerra, servizio, lavoro.