Pensione per i ciechi assoluti

Spetta, secondo l'art. 8 della L. 66/62, ai maggiorenni riconosciuti ciechi assoluti, in stato di bisogno economico. Ai ciechi assoluti minorenni non spetta la pensione, ma l'indennità di accompagnamento (art. 5, L. 508/88) e alla maggiore età sono esonerati da ulteriori accertamenti sanitari (cfr il precedente paragrafo sull’indennità di accompagnamento: art. 25.5 D.L. 90/14 e cfr. Circ. Inps 10/2014).

Requisiti previsti:

  • Maggiorenne;
  • Essere stato riconosciuto cieco assoluto;
  • Cittadino italiano o straniero, anche se non titolare di carta di soggiorno (Cfr. Corte Costituzionale sentenza n°22/2015);
  • Reddito personale annuo non superiore a: vedi il link in calce al paragrafo.

Importo (se il disabile è ricoverato in istituto con retta a carico, anche in parte, dello Stato o di Ente pubblico l’ammontare è ridotto): vedi il link in calce al paragrafo.