Pensione per i ciechi parziali

Spetta, in base all'art. 8 della L. 66/62, ai ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, che si trovino in stato di bisogno economico.

Requisiti previsti:

  • Non è prevista alcuna età;
  • Cittadino italiano o straniero, anche se non titolare di carta di soggiorno (Cfr. Corte Costituzionale sentenza n°22/2015);
  • Reddito personale annuo non superiore a: vedi il link in calce al paragrafo.

Importo: vedi il link in calce al paragrafo.

Ai ciechi parziali può essere concessa una INDENNITA' SPECIALE, ai sensi dell'art. 3 della L. 508/88, al solo titolo della minorazione e cioè indi-pendentemente dall'età e dal reddito personale dell'interessato.

Importo: vedi il link in calce al paragrafo.

E' incompatibile con l'indennità di frequenza e con altre indennità simili concesse per cause di servizio, di lavoro o di guerra.