Autorità Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità

D.Lgs. 5 febbraio 2024 n°20  - In attuazione della legge 22 dicembre 2021 n°227, recante «Delega al Governo in materia di disabilità» e, in particolare, dell’art. 2 c.2 f), è stata istituita l’Autorità garante dei diritti delle persone con disabilità, al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità: si tratta di un organismo collegiale indipendente composto da tre persone in possesso di determinati requisiti, nominati d’intesa dai Presidenti di Camera e Senato, operativo dal 1/1/ 2025.
In riferimento alle competenze, definite dall’art. 4 del Decreto legislativo, l’Autorità può svolgere, in base agli artt. 5 e 6 dello stesso Decreto, le prerogative assegnate per rimuovere il provvedimento o l’atto amministrativo, ritenuto lesivo dei diritti della persona disabile, attraverso l’emanazione di un parere motivato nel quale devono essere indicati gli specifici profili delle violazioni riscontrate, con proposte di accomodamento ragionevole.
Quando le segnalazioni discriminatorie riguardano il mancato adeguamento all’eliminazione delle barriere di ogni genere da parte di qualsiasi struttura aperta al pubblico, il Garante può intervenire e proporre un cronoprogramma per rimuovere le barriere e vigilare sullo stato di avanzamento.
Nei casi di urgenze, qualora non sia stata avviata l’azione giudiziaria, il Garante può proporre l’adozione di misure provvisorie per evitare rischi di gravi conseguenze a danno delle persone con disabilità.

 

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