L. 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro per l’handicap) artt. 3 e 4
La stessa procedura descritta per il riconoscimento dell’invalidità è applicata per l’accertamento dell’handicap.
La stessa commissione medico legale chiamata a pronunciarsi sullo stato di invalidità, integrata come detto oltre che dal medico INPS anche da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare (art. 4, L. 104/92), è competente all’accertamento:
- dell’handicap, vale a dire di quello stato che comporta una situazione di difficoltà di inserimento ((art. 3, comma 1 L. 104/92);
- dell’handicap grave, vale a dire di quello stato che necessita di un’assistenza permanente (art. 3, comma 3 L. 104/92).
Lo stato di invalidità e di handicap possono coesistere in capo allo stessa persona.
Ai sensi dell’art. 25.4 del D.L. 24 giugno 2014, n°90, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 104/92 e dell’articolo 42 del D.L. 26 marzo 2001, n°151 (sede lavorativa permessi e congedi):
- qualora la Commissione di cui all’art. 4 L. 104/92 non si pronunci nei 45 giorni dalla domanda, l’accertamento può essere effettuato in via provvisoria da un medico/i dell’ASL specialista/i della/e patologia/e;
- la predetta Commissione di cui all’art. 4 L. 104/92, al termine della visita può rilasciare, su richiesta motivata, un certificato provvisorio.
Accertamento provvisorio del medico/i ASL e certificato provvisorio della Commissione producono effetti fino all’emissione dell’accertamento definitivo.