L. 1 marzo 2006 n°67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni)
D.Lgs. 9 luglio 2003 n°216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro)
D.Lgs. 1 settembre 2011 n°150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile …) art. 28
Con la legge n°67/06, composta di soli quattro articoli, è stato disciplinato un procedimento snello e semplificato per la tutela giudiziaria contro le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità in ragione del loro stato.
È stata altresì attribuita alle associazioni accreditate la facoltà di rappresentare in giudizio i loro associati e soprattutto di promuovere azioni collettive (Class Action).
Restano salve le disposizioni sulla discriminazione in tema di lavoro di cui al D.Lgs. 9 luglio 2003 n°216 attuativo della direttiva 2000/78/CE.
Le controversie in materia di discriminazione sono trattate con il rito sommario, secondo le regole contenute nell’art. 28 del D.Lgs. 1 settembre 2011 n°150.
Con questa legge di soli quattro articoli è stato disciplinato un procedimento snello e semplificato per la tutela giudiziaria contro le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità in ragione del loro stato.
È stata altresì attribuita alle associazioni accreditate la facoltà di rappresentare in giudizio i loro associati e soprattutto di promuovere azioni collettive (Class Action).