Procedura di accertamento

Riportiamo prima, a fini storici e comparativi, la precedente procedura di accertamento, come detto in vigore fino al il 1 gennaio 2027, per poi trattare la nuova procedura.
L’INPS ha emanato due messaggi, il primo in data 27/12/2024 n°4465 con il quale vengono fornite le prime indicazioni operative ed il secondo in data 17/1/2025 n°188 con il quale vengono illustrate le modifiche apportate al D.Lgs. 62/2024 dalla legge di bilancio 207/2024 (art.1 c.167 e 168) riguardanti le visite di revisione oncologiche e le istanze di accertamento plurimo, fino al 31/12/2026.

Procedura di accertamento valida fino al 1/1/2027, salva la applicazione in via sperimentale in determinati territori a partire dal 1/1/25 della disciplina dettata dal D.Lgs. n°62/24

La procedura per l’accertamento dell’invalidità, sordità, cecità, handicap e disabilità, in forza della legge 102/2009 è stata modificata a partire dal 1 gennaio 2010.

L’INPS con circolare 131 del 28/12/2009 ha emanato note illustrative e attuative della nuova procedura telematica.

La procedura, denominata INVCIV2010 e improntata ad un intenso uso dei mezzi telematici, si articola nei seguenti punti:

  1. Certificazione della patologia invalidante da parte di un medico in possesso dell’abilitazione INPS su modulo digitale predisposto dall’INPS al quale deve essere inoltrato in via telematica a mezzo del relativo programma: il sistema genera automaticamente i codici ICD9 al momento dell’inserimento della diagnosi (Modulo INPS AP68). La certificazione è ricompresa nel LEA (Allegato 1, Paragrafo G, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (in G.U. n°65 del 18-03-2017).
  2. Domanda di accertamento della invalidità e delle altre minorazioni civili, dell’handicap (L. 104/92) e disabilità (L. 68/99), da presentarsi all’INPS in via telematica, a mezzo del relativo programma, a cura di un patronato ovvero dell’interessato o altri soggetti abilitati, a pena di decadenza entro 90 giorni (e non più 30 giorni) dall’inoltro della certificazione. (Moduli INPS AP66 / AP67).
  3. Convocazione: All’atto della presentazione della domanda di accertamento il sistema informatico genera una ricevuta e propone la scelta di una data per la visita medica, la quale deve avvenire entro i successivi 30 giorni, ridotti a 15 per i malati gravi di cui al D.M. 2/8/2007 (in G.U. 225/2007) e per quelli oncologici (L. 80/2006). Se necessaria il medico certificatore può chiedere la visita domiciliare. Può essere richiesto un differimento della visita.
    È stato però previsto, con l’art. 29 ter aggiunto al D.L. 76/2020 dalla legge di conversione 120/2020, che la Commissione possa decidere, anche su domanda dell’interessato (art.29 ter c.2), di formulare il proprio giudizio sullo stato degli atti, senza procedere a visita (Cfr. ora Art.8/12 l.(m del D.lgs. 62/24 che limita questa possibilità per l’istante solo a casi eccezionali, predefiniti entro il 30/11/2026).
  4. Accertamento: la Commissione Medico Legale è integrata da un medico INPS. La sua composizione varia, come per il passato in funzione dell’accertamento richiesto, con la presenza di un operatore sociale e di uno esperto nel caso da esaminare, in servizio presso l’USL, per l’accertamento dell’handicap e della disabilità, ferma la presenza di uno specialista in discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche in ipotesi di menomazioni psichiche o intellettive. Come per il passato l’interessato può farsi assistere da un proprio medico di fiducia e produrre la certificazione ritenuta utile a sostegno della domanda. Il verbale dell’accertamento è redatto su un modello digitale INPS (Modello E di cui alla determina 189/09), con indicazione della codifica ICD9 e D.M. 5.2.1992, quest’ultima in fase di revisione a mente dell’art. 20 c. 6 L. 102/09. La Tabella di cui al D.M. 5.2.1992 fa riferimento all’incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa: pertanto richiede l’analisi e la misura percentuale di ciascuna menomazione anatomo-funzionale e dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa considerando, tra l’altro, la rilevanza di un danno funzionale permanente (art. 1, comma 3 ed art. 2, comma 2 - D.Lgs. 23/11/88 n°509).
  5. Verifica: Per l’ipotesi in cui la domanda venga accolta, ma il parere dei componenti la Commissione Medico Legale non sia unanime è previsto che il Centro Medico Legale INPS possa nei successivi 10 giorni o convalidarlo ovvero disporre una nuova visita da espletarsi nei successivi 20 giorni.
  6. Durata del procedimento: il tempo massimo intercorrente tra la presentazione della domanda e la erogazione delle previdenze conseguenti al suo accoglimento è di 120 giorni.
  7. Accesso agli atti: l’intero procedimento può essere seguito on line dal soggetto titolare fino al 1.10.2020 con il PIN (personal identification number) connesso a quella domanda. e dopo tale data (Circolare INPS n° 87 del 17/7/2020) con le proprie credenziali SPID o CIE o CNS. ovvero elDAS in ambito UE accedendo al Portale dell’INPS dedicato a disabili invalidi inabili, sempre seguendo le linee guida dettate dall’Agid qualora si tratti di minori.
  8. Ricorsi: Avverso il mancato riconoscimento è ammesso entro 180 giorni unicamente il ricorso giudiziario, nel quale l’INPS è il solo legittimato passivo: alle operazioni peritali che fossero disposte deve poter partecipare un medico INPS. Non è possibile presentare una seconda istanza di accertamento o di aggravamento in ipotesi di pendenza di ricorso su una precedente (art. 56 comma 2, L. 69/09).

È previsto che a partire dal 1 gennaio 2012 il ricorso sia necessariamente preceduto da un Accertamento Tecnico Preventivo e che il procedimento si concluda con un provvedimento inappellabile, vale a dire in un unico grado di giudizio (art. 38, comma 1, D.L. n°98/11 - art. 27, lett. f, L. n°183/11) secondo lo schema che potete vedere nel quadro sinottico presentato al congresso regionale 2011 della Federazione Prader Willi, sezione Emilia Romagna.

N.B. Ai sensi dell’art. 18, comma 22, del D.L. 6/7/2011 n°98 (abrogato dal 1/1/27 dall’art. 39 del D.Lgs. n°62/24) le Regioni possono delegare all’INPS la fase accertativa . Ad ottobre 2020, fonte INPS, le convenzioni sono attive in Basilicata (intera regione); Calabria (intera regione); Campania (Avellino, Benevento, Caserta, Salerno), Friuli Venezia Giulia (Pordenone); Lazio (intera regione); Sicilia (Trapani, Caltanissetta, Messina); Veneto (San Donà di Piave, Verona, Venezia).

Nella classificazione ICD le M.R. identificate sono solo 250 circa. Secondo la Raccomandazione U.E. sulle M.R. del giugno 2009 nella prossima revisione che dovrebbe essere pronta nel 2014 dovrebbe essere ricompreso il maggior numero di M.R. specie per quei casi, quale quello che stiamo esaminando, in cui i codici sono la base per sistemi nazionali di assistenza e rimborso (Punti 10-12 e II.3 della Raccomandazione U.E. 8 giugno 2009 sulle M.R.).

È prevista una procedura semplificata per la presentazione delle domande riguardanti i minori: come da Messaggio INPS n° 4212 del 22/11/2022 e n° 892 del 2 /3/2023.

La nuova procedura di accertamento dell'invalidità

disciplinata dal D.Lgs. n°62/2024 a regime dal 1/1/2027,previa sperimentazione dal 1/1/2025 in determinati territori

Tutte le precedenti procedure per l’accertamento dell’invalidità civile, della sordità, della cecità, della sordocecità, dell’handicap, della disabilità in età evolutiva per l’inclusione scolastica, della disabilità per l’inclusione lavorativa, per l’assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, della condizione di non autosufficienza, per le agevolazioni fiscali e per la mobilità sono state unificate nella valutazione di base (Art.5 D.Lgs. n°62/24), fermo il disposto dell’art. 27 c.11 del D.Lgs. n°29/24 per le persone anziane ultrasettantenni non autosufficienti (Art. 9.7). Si ricordano i già citati messaggi INPS n°4465 del 27/12/2024 ed il n°188 del 11/1/2025.

Con l’art. 9 c.1 del D.L. 31 maggio 2024 n°71 sono stati individuati i territori in cui avrà luogo la sperimentazione della nuova procedura di accertamento della disabilità: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forli-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste, limitatamente ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla (art.9 c.7bis), incrementati a partire dal 30/9/2025 con i territori delle seguenti provincie, Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia autonoma di Trento, Aosta (art.19 quater L. 21/2/2025 n°15) anche per le disabilità connesse all'artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche, previo regolamento per questi accertamenti,  da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

Con D.P.C.M. 12/12/2024 è stato emanato il Regolamento recante la disciplina per la procedura di sperimentazione della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, le relative modalità, le risorse da assegnare e il monitoraggio, in GU n°298 del 20/12/2024.

L’avvio del procedimento avviene con la trasmissione telematica all’INPS del certificato medico introduttivo (art.6/8) rilasciato da un medico dell’ASL, AOSP, IRCCS, Centri per le M.R. nonché da MMG o PLS, medici in quiescenza iscritti all’albo, liberi professionisti in servizio presso strutture accreditate, individuati dall’INPS.
Il certificato medico introduttivo deve contenere: i dati dell’interessato, la documentazione della diagnosi codificata in base agli ICD, il decorso e la prognosi delle patologie riscontrate, nonché l’eventuale elezione di domicilio presso un patronato o una associazione accreditata (Anffas, Anmic, Ens, Uici). Il certificato medico introduttivo è inserito nel FSE.
Fino a sette giorni prima della visita, che si svolge in un’unica sessione collegiale, è possibile integrare la documentazione.
È possibile richiedere la valutazione sulla base degli atti solo nei casi di cui all’art. 12 c.2 m: in tal caso deve essere trasmesso a cura dell’istante il WHODAS (questionario di valutazione basato sugli ICF), altrimenti compilato in sede di visita.
La durata massima del procedimento è di 90 giorni, ridotti a 30 per i minori e a 15 per i malati oncologici. Le provvidenze conseguenti decorrono dal mese successivo alla trasmissione del certificato medico introduttivo.
La gestione del procedimento è affidata in via esclusiva all’Inps, che può avvalersi, previa convenzione con la Regioni, delle risorse strumentali e organizzative delle ASL o delle AOSP.
L’unità di valutazione di base (art. 9) è composta da due medici Inps, una figura professionale dell’aree psicologiche e sociali, nonché di un professionista in rappresentanza delle predette associazioni accreditate: in caso di parità di voti prevale il voto del presidente, scelto tra i medici Inps. Può assistere, senza diritto di voto, un medico o uno psicologo nominato dall’interessato.
A decorrere dal 1/1/2025 (art.10/12) nella valutazione di base sono utilizzati gli ICD congiuntamente agli ICF con individuazione del profilo di funzionamento nei vari domini dell’attività, della partecipazione, del lavoro e dell’apprendimento: con decreto del Ministero della salute vengono disposte le modalità di applicazione dei relativi aggiornamenti.
Entro il 30 novembre 2026 (art.12) con regolamento del Ministro della salute si procederà all’aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento (anche ai fini scolastici), all’individuazione dell’elenco delle patologie per le quali sono esclusi controlli successivi, dei casi di revisione, delle tabelle con le percentuali di compromissione, dei criteri per la definizione della non autosufficienza, dei criteri ICF, della schematizzazione del sostegno e del sostegno intensivo nei livelli di intensità lieve, media, elevata e molto elevata, nonché dei casi eccezionali che consentono la richiesta di valutazione sulla base degli atti.
L’esito della valutazione è attestato da un certificato, di durata temporale non limitata nel tempo salvi i casi di revisione (art 12 l d), sostituisce tutte le precedenti certificazioni, con individuazione della necessità e intensità dei sostegni ed è inserito nel FSE (art.6/15): la sua trasmissione integra l’istanza per l’erogazione delle prestazioni connesse (art.13),
Al termine della visita l’unità di valutazione di base deve informare l’interessato che, ferme le prestazioni di sostegno spettanti, può essere richiesto un progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, il cui procedimento può essere attivato, a richiesta, con la trasmissione a cura della commissione della relativa istanza (art.15).
L’accomodamento ragionevole individua le misure e gli adattamenti necessari nell’ipotesi in cui l’applicazione delle norme non garantisca alla persona con disabilità il godimento effettivo di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali (art.17).
La persona con disabilità o chi ne ha la legale rappresentanza può richiedere alla P.A., agli esercenti pubblici servizi e ai privati l’adozione di un accomodamento ragionevole, anche formulando una propria proposta: l’interessato partecipa al relativo procedimento.
Nel caso di rifiuto, ferma la possibilità di ricorso ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 1/3/06 n°67, l’interessato può rivolgersi al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (cfr. infra capitolo sulle Tutele).
Con le disposizioni concernenti il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato (Artt.18/32) si giunge alla concreta attuazione dell’art 14 della vecchia L. 328/2000 e soprattutto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, garantendo a queste un percorso di vita inclusivo, pieno e consapevole, “  che, partendo dai suoi desideri e dalle sue aspettative e preferenze, è diretto ad individuare, in una visione esistenziale unitaria, i sostegni, formali e informali, per consentire alla persona stessa di migliorare la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri”(Art.2 n).
La stesura del progetto fa seguito all’accertamento della condizione di disabilita attraverso la valutazione di base e all’accomodamento ragionevole, se richiesto, come via sussidiaria qualora non siano garantiti i diritti spettanti su base di uguaglianza con le altre persone.
Il progetto, al quale la persona con disabilità concorre a determinarne i contenuti, assicurandogli, ove necessario i supporti adeguati (Artt. 21 e 22), individua gli strumenti, le risorse e gli interventi (Art. 18) e tutto ciò che è necessario per l’inclusione e la partecipazione nei diversi contesti di vita, compresi quelli scolastici, lavorativi, abitativi e sociali. Le istituzioni ai vari livelli devono garantire l’effettività e l’omogeneità del progetto evitando al soggetto interessato la frammentazione in vari passaggi attraverso i diversi uffici per richiedere le prestazioni riguardanti i diversi contesti di vita: sanitari, sociosanitari e sociali, assicurando il coordinamento tra i piani d’intervento riferiti a ogni singolo contesto di vita (Art.19)
Il Progetto di vita tende a favorire la libertà di scegliere dove e con chi vivere e a garantire il diritto alla domiciliarità delle cure (Art. 20).
Il Progetto di vita, fermo quanto previsto dall’art.15, si avvia con la presentazione, in qualunque momento, di un’istanza (Art. 23) da parte della persona con disabilita o del suo rappresentante (Genitore se minorenne, Amministratore di sostegno, ecc. se maggiorenne) all’Ambito territoriale sociale (ATS) dove ricade il Comune di residenza, allegando eventualmente anche una proposta di progetto, con l’eventuale indicazione della persona dalla quale farsi supportare nel procedimento. L’avvio del procedimento deve essere comunicato entro 15 giorni e deve concludersi entro 90 giorni. Il Progetto è aggiornabile e vi si può anche rinunciare senza perdere il diritto alla presentazione di una nuova l’istanza.
Presentata l’istanza si procede alla elaborazione del progetto da parte dell’unita di valutazione multidimensionale che è composta dai soggetti indicati all’art. 24 .
Le Regioni entro 6 mesi dall’entrata in vigore del D.lgs n°62/24 (vale a dire entro il 31/12/2024), dovranno:
- stabilire le modalità di riordino e unificazione (nel rispetto dei principi di razionalizzazione, efficienza e coprogrammazione con gli enti del terzo settore) delle attività e dei compiti da svolgere per individuare le prestazioni, i trasferimenti monetari, i servizi e i vari interventi necessari, nonché le misure a sostegno dei cargiver;
- individuare i criteri per attribuire le funzioni di coordinamento per un raccordo tra gli ambiti sociali e sanitari;
- stabilire le modalità con le quali garantire l’unitarietà della presa in carico e degli interventi di sostegno.
Il procedimento di valutazione (Art. 25) dell’UMD segue l’approccio bio-psico-sociale, tiene conto dell’ICF e dell’ICD e si articola in 4 fasi:

  1. Rilevazione degli obiettivi secondo i desideri e le aspettative della persona e, nel rispetto della valutazione di base, si definisce il profilo di funzionamento e, se minore, anche ai fini scolastici, così come previsto dall’art. 5 del D.lgs n°66/2017;
  2. Individuazione delle barriere e dei facilitatori negli ambiti riferiti agli obiettivi rilevati;
  3. Formulazione delle valutazioni inerenti i profili di salute fisica, mentale, intellettiva e sensoriale;
  4. Definizione degli obiettivi da realizzare con il progetto di vita.

La forma e il contenuto del progetto di vita sono indicati nell’art. 26.
In caso di trasferimento della persona con disabilità in altri contesti territoriali devono essere garantiti la continuità delle prestazioni ed, eventualmente, la rimodulazione del progetto (Art. 27).
L’attuazione del progetto di vita è sostenuto dal budget di progetto (Art. 28), che è costituito dall’insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali e comprende anche risorse personali della persona con disabilità. Resta valida la disciplina della compartecipazione ai costi delle prestazioni secondo la normativa vigente. Infine, il budget può anche essere autogestito dalla persona con disabilità fermo restando l’obbligo della rendicontazione secondo quanto preventivamente previsto nel progetto (Cfr. il relativo regolamento di cui al D.P.C.M. 14 gennaio 2025 n°17).

Le Regioni dovranno definire i profili soggettivi per l’individuazione del referente che si deve prendere cura della realizzazione del progetto (Art. 29).

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il Focus (Pdf 426Kb) del Dipartimento per il programma di Governo.

Materiali utili - La procedura per l’accertamento dell’invalidità, handicap e disabilità

Al seguente link sono disponibili le presentazioni con le quali, nel corso dei seminari tenutisi il 17/4, il 29/5/2010, il 4/6/2011 e il 16/6/2012 nell’ambito del ciclo “Gli Incontri del Sabato” dell’Associazione Crescere, è stato illustrato il tema:Sono scaricabili le presentazioni con le quali è stato illustrato il tema:

"La procedura per l'accertamento dell'invalidità, handicap e disabilità" (nella pregressa normativa)

PAGINA AGGIORNATA IL 26.03.2025