Procedura di accertamento

La procedura per l’accertamento dell’invalidità, sordità, cecità, handicap e disabilità, in forza della legge 102/2009 è stata modificata a partire dal 1 gennaio 2010.

L’INPS con circolare 131 del 28/12/2009 ha emanato note illustrative e attuative della nuova procedura telematica.

La nuova procedura, denominata INVCIV2010 e improntata ad un intenso uso dei mezzi telematici, si articola nei seguenti punti:

  1. Certificazione della patologia invalidante da parte di un medico in possesso dell’abilitazione INPS su modulo digitale predisposto dall’INPS al quale deve essere inoltrato in via telematica a mezzo del relativo programma: il sistema genera automaticamente i codici ICD9 al momento dell’inserimento della diagnosi (Modulo INPS AP68). La certificazione è ricompresa nel LEA (Allegato 1, Paragrafo G, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (in G.U. n°65 del 18-03-2017).
  2. Domanda di accertamento della invalidità e delle altre minorazioni civili, dell’handicap (L. 104/92) e disabilità (L. 68/99), da presentarsi all’INPS in via telematica, a mezzo del relativo programma, a cura di un patronato ovvero dell’interessato o altri soggetti abilitati, a pena di decadenza entro 90 giorni (e non più 30 giorni) dall’inoltro della certificazione. (Moduli INPS AP66 / AP67).
  3. Convocazione: All’atto della presentazione della domanda di accertamento il sistema informatico genera una ricevuta e propone la scelta di una data per la visita medica, la quale deve avvenire entro i successivi 30 giorni, ridotti a 15 per i malati gravi di cui al D.M. 2/8/2007 (in G.U. 225/2007) e per quelli oncologici (L. 80/2006). Se necessaria il medico certificatore può chiedere la visita domiciliare. Può essere richiesto un differimento della visita.
    È stato però previsto, con l’art. 29 ter aggiunto al D.L. 76/2020 dalla legge di conversione 120/2020, che la Commissione possa decidere, anche su domanda dell’interessato (art.29 ter c.2), di formulare il proprio giudizio sullo stato degli atti, senza procedere a visita.
  4. Accertamento: la Commissione Medico Legale è integrata da un medico INPS. La sua composizione varia, come per il passato in funzione dell’accertamento richiesto, con la presenza di un operatore sociale e di uno esperto nel caso da esaminare, in servizio presso l’USL, per l’accertamento dell’handicap e della disabilità, ferma la presenza di uno specialista in discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche in ipotesi di menomazioni psichiche o intellettive. Come per il passato l’interessato può farsi assistere da un proprio medico di fiducia e produrre la certificazione ritenuta utile a sostegno della domanda. Il verbale dell’accertamento è redatto su un modello digitale INPS (Modello E di cui alla determina 189/09), con indicazione della codifica ICD9 e D.M. 5.2.1992, quest’ultima in fase di revisione a mente dell’art. 20 c. 6 L. 102/09. La Tabella di cui al D.M. 5.2.1992 fa riferimento all’incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa: pertanto richiede l’analisi e la misura percentuale di ciascuna menomazione anatomo-funzionale e dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa considerando, tra l’altro, la rilevanza di un danno funzionale permanente (art. 1, comma 3 ed art. 2, comma 2 - D.Lgs. 23/11/88 n°509).
  5. Verifica: Per l’ipotesi in cui la domanda venga accolta, ma il parere dei componenti la Commissione Medico Legale non sia unanime è previsto che il Centro Medico Legale INPS possa nei successivi 10 giorni o convalidarlo ovvero disporre una nuova visita da espletarsi nei successivi 20 giorni.
  6. Durata del procedimento: il tempo massimo intercorrente tra la presentazione della domanda e la erogazione delle previdenze conseguenti al suo accoglimento è di 120 giorni.
  7. Accesso agli atti: l’intero procedimento può essere seguito on line dal soggetto titolare fino al 1.10.2020 con il PIN (personal identification number) connesso a quella domanda. e dopo tale data (Circolare INPS n° 87 del 17/7/2020) con le proprie credenziali SPID o CIE o CNS. ovvero elDAS in ambito UE accedendo al Portale dell’INPS dedicato a disabili invalidi inabili, sempre seguendo le linee guida dettate dall’Agid qualora si tratti di minori.
  8. Ricorsi: Avverso il mancato riconoscimento è ammesso entro 180 giorni unicamente il ricorso giudiziario, nel quale l’INPS è il solo legittimato passivo: alle operazioni peritali che fossero disposte deve poter partecipare un medico INPS. Non è possibile presentare una seconda istanza di accertamento o di aggravamento in ipotesi di pendenza di ricorso su una precedente (art. 56 comma 2, L. 69/09).

È previsto che a partire dal 1 gennaio 2012 il ricorso sia necessariamente preceduto da un Accertamento Tecnico Preventivo e che il procedimento si concluda con un provvedimento inappellabile, vale a dire in un unico grado di giudizio (art. 38, comma 1, D.L. n°98/11 - art. 27, lett. f, L. n°183/11) secondo lo schema che potete vedere nel quadro sinottico presentato al congresso regionale 2011 della Federazione Prader Willi, sezione Emilia Romagna.

N.B. Ai sensi dell’art. 18, comma 22, del D.L. 6/7/2011 n°98 le Regioni possono delegare all’INPS la fase accertativa . Ad ottobre 2020, fonte INPS, le convenzioni sono attive in Basilicata (intera regione); Calabria (intera regione); Campania (Avellino, Benevento, Caserta, Salerno), Friuli Venezia Giulia (Pordenone); Lazio (intera regione); Sicilia (Trapani, Caltanissetta, Messina); Veneto (San Donà di Piave, Verona, Venezia).

Nella classificazione ICD largamente impiegata nella nuova procedura le M.R. identificate sono solo 250 circa. Secondo la Raccomandazione U.E. sulle M.R. del giugno 2009 nella prossima revisione che dovrebbe essere pronta nel 2014 dovrebbe essere ricompreso il maggior numero di M.R. specie per quei casi, quale quello che stiamo esaminando, in cui i codici sono la base per sistemi nazionali di assistenza e rimborso (Punti 10-12 e II.3 della Raccomandazione U.E. 8 giugno 2009 sulle M.R.).

È prevista una procedura semplificata per la presentazione delle domande riguardanti i minori: come da Messaggio INPS n° 4212 del 22/11/2022 e n° 892 del 2 /3/2023.

Materiali utili - La nuova procedura per l’accertamento dell’invalidità, handicap e disabilità

Al seguente link sono disponibili le presentazioni con le quali, nel corso dei seminari tenutisi il 17/4, il 29/5/2010, il 4/6/2011 e il 16/6/2012 nell’ambito del ciclo “Gli Incontri del Sabato” dell’Associazione Crescere, è stato illustrato il tema:Sono scaricabili le presentazioni con le quali è stato illustrato il tema:

"La nuova procedura per l'accertamento dell'invalidità, handicap e disabilità" 

PAGINA AGGIORNATAIL 14.03.2024