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Accesso civico semplice e accesso generalizzato

Descrizione

Accesso ai dati, documenti e informazioni della pubblica amministrazione

La normativa vigente prevede tre diverse modalità di esercizio del diritto di accesso a dati, documenti e informazioni della pubblica amministrazione:

  • accesso civico semplice;
  • accesso civico generalizzato;
  • accesso documentale.

L’accesso è esercitato dal cittadino mediante un’istanza che può essere presentata facendo uso della modulistica predisposta dall'Azienda, a seconda della tipologia di accesso, come previsto dal Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso documentale, accesso civico semplice e civico generalizzato adottato con Deliberazione n. 407 del 23/12/2025 (all'interno della quale si trovano Regolamento tariffario con indicate le modalità di pagamento, se dovuto). 


Accesso civico semplice
La richiesta di accesso civico semplice:

  • non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente;
  • non deve essere motivata;
  • deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non pubblicati (non sono pertanto ammesse richieste di accesso civico generiche);
  • è gratuita.

La richiesta deve essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata, allegando documento di identità, all’attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Azienda secondo le seguenti modalità:

Scarica il modulo per presentare l’istanza di accesso civico semplice

Accesso civico generalizzato
La richiesta di accesso civico generalizzato:

  • non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente;
  • non deve essere motivata;
  • è gratuita,  quando il  rilascio di dati o documenti avviene in formato elettronico;
  • è soggetta al rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione quando il  rilascio avviene in formato cartaceo o su altro supporto materiale.

Non sono ammissibili richieste generichemeramente esplorative volte a scoprire di quali informazioni l’Azienda dispone. L’ammissibilità dell’istanza di accesso civico generalizzato è subordinata ad una specifica individuazione del dato e/o del documento.
L’istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata tramite modulo specifico, allegando documento di identità, alternativamente:

IL PROCEDIMENTO
Accesso civico semplice

L’interessato che presenta istanza di accesso civico dovrà riportare nel campo “Oggetto” della posta elettronica la seguente dicitura: “ISTANZA DI ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D. LGS 33/2013”.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, il RPTC deve dare riscontro provvedendo

  • in caso di accoglimento:
    • a pubblicare sul sito - nella sezione Amministrazione Trasparente – i dati, le informazioni o i documenti richiesti;
    • a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale
  • in caso di diniego:
    • a darne comunicazione al richiedente

Accesso civico generalizzato
Il Dirigente Responsabile dell'ufficio che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso generalizzato deve rispettare il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza (per la decorrenza dei termini fa fede la data di ricezione del protocollo aziendale) per la conclusione del procedimento, con provvedimento espresso e motivato. Spetta al Responsabile la comunicazione dell’esito del procedimento, al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tale termine è sospeso nel caso di presenza di controintessato/i per un periodo 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'istanza di accesso, per consentire al medesimo/i di manifestare formalmente eventuale opposizione.

RITARDO O MANCATA RISPOSTA

Accesso civico semplice
In caso di inerzia da parte del RPCT, l'interessato può presentare istanza al titolare del potere sostitutivo, individuato nella figura del Direttore del Dipartimento Giuridico Amministrativo.
L’istanza va presentata all’attenzione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, utilizzando apposito modulo ai seguenti indirizzi:   

Accesso civico generalizzato
Contro la mancata o tardiva emanazione dei provvedimenti finali (accoglimento/diniego) collegati alla gestione delle richieste di accesso civico generalizzato, il cittadino può presentare richiesta di riesame, utilizzando l'apposito modulo, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro l'ulteriore termine di 20 giorni.

Anche in questo caso l’istanza dovrà pervenire secondo le modalità descritte al punto precedente tramite posta elettronica tradizionale all'indirizzo: anticorruzione@aosp.bo.it o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: PEIdirezione.generale@pec.aosp.bo.it.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 33/2013, l'RPCT provvede a sentire il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.

Il Responsabile della Trasparenza è: Avv. Simona Maietti.

Accesso documentale

L’accesso documentale (art.22 e seguenti della L. 241/1990) è riferito ai documenti amministrativi, per coloro che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l'accesso. 

Scarica il modulo per presentare l’istanza di accesso documentale
L'istanza può essere presentata, preferibilmente, per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

  • PEIdirezione.generale@pec.aosp.bo.it, (da utilizzare solo in caso di invio con PEC);
  • protperdirgen@aosp.bo.it
  • oppure all’Ufficio che detiene i dati e/o i documenti, tramite posta elettronica tradizionale o PEC;
  • oppure, mediante il servizio postale (posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento) da inviare all’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico S. Orsola - via Albertoni n.15 – 40138 Bologna (BO)

TUTELA DELL'ACCESSO

Accesso civico semplice
Avverso la decisione dell’Azienda , il richiedente l’accesso civico semplice può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del Processo Amministrativo di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

Accesso civico generalizzato
Avverso la decisione dell’Azienda o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente l’accesso civico generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del Processo Amministrativo di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

Accesso documentale

In caso di diniego, espresso o tacito, all’accesso documentale o di differimento dello stesso il richiedente, entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento del provvedimento, può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna (oppure scriviamo competente per territorio) ai sensi dell’art. 25 della Legge n. 241/1990.  Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.

In alternativa, il richiedente può presentare ricorso dinanzi alla Commissione per l’accesso ai sensi della Legge n. 15/2005. La presentazione di tale ricorso sospende i termini per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

 

Pagina aggiornata il 05.01.2026

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